RITARDO AEREO PER SCIOPERO: I PASSEGGERI VANNO INDENNIZZATI
Per i togati lo sciopero selvaggio organizzato dai dipendenti, in quanto diretta conseguenza delle scelte decisionali del vettore, non rappresenta una circostanza eccezionale e, dunque, obbliga la compagnia aerea a indennizzare i passeggeri nelle ipotesi di negato imbarco, di cancellazione del volo ovvero di ritardo prolungato. (Corte di Giustizia UE, Sez. III, Sentenza 17/04/2018 n° C-195/17)
La Corte UE apre le maglie agli indennizzi per voli cancellati e in ritardo, nell’ipotesi in cui la compagnia, per assenza in massa del personale, si veda costretta a non poter rispettare il programma dei voli.
Con la pronuncia depositata il 17 aprile scorso, viene fornita una nuova interpretazione di “circostanze eccezionali”, in presenza delle quali la compagnia aerea può legittimamente rifiutare di liquidare gli indennizzi previsti dal Regolamento n. 261/2004, recante regole comuni per la compensazione e l’assistenza ai passeggeri nelle ipotesi di negato imbarco, di cancellazione del volo ovvero di ritardo prolungato.
Per “circostanze eccezionali” si intendono gli eventi che, per natura o origine, non afferiscono al normale esercizio dell’attività del vettore aereo, sfuggendo all’effettivo controllo di questo. Nella specie, le assenze per malattia del personale dipendente di una compagnia aerea tedesca, si erano verificate a seguito della diffusione della notizia del piano di ristrutturazione che avrebbe interessato l’azienda stessa. Di conseguenza, per la Corte di giustizia, lo sciopero selvaggio non è qualificabile come circostanza che sfugge all’effettivo controllo del vettore aereo interessato.
La Corte ha quindi concluso che lo “sciopero selvaggio” non rappresenta una circostanza che sfugge al controllo della compagnia aerea in quanto trae origine da una decisione della medesima e, pertanto, la stessa fosse tenuta ad indennizzare tutti i passeggeri interessati negativamente dallo stesso sciopero.
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