RITARDO DEL TRENO DI 5 ORE? NESSUN RISARCIMENTO PER IL DANNO NON PATRIMONIALE
Nel caso di ritardo del treno è esclusa la sussistenza di un danno non patrimoniale se non è provata la “gravità dell’offesa” e la “serietà del danno”, quali requisiti per il risarcimento (Cass. Civ., Sez. III Civile, sentenza n. 10596 del 4 maggio 2018)
Il treno che arriva a destinazione con cinque ore di ritardo e con i viaggiatori raffreddati per il freddo patito determina esclusivamente un risarcimento del danno strettamente patrimoniale.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 10596/2018, ove ha sostanzialmente escluso il riconoscimento del danno non patrimoniale ove, anche se provato il pregiudizio, lo stesso non abbia superato “quella soglia di sufficiente gravità e compromissione del o dei diritti lesi, individuata in via interpretativa, dalle Sezioni Unite del 2008, quale limita imprescindibile al risarcimento del danno non patrimoniale”.
E, per quanto nella specie rileva, hanno precisato che “sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale” e che ogni persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare, in virtù del dovere di convivenza, “un grado minimo di tolleranza”.
Pertanto, non ogni disagio dà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale!
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