GUIDA IN STATO DI EBREZZA? NULLO IL PRELIEVO SE NON PRECEDUTO DALL’AVVISO DI FARSI ASSISTERE DA UN AVVOCATO
Per il Tribunale di Avellino gli esiti del prelievo effettuato come atto di P.G. sul guidatore in stato d’ebbrezza sono inutilizzabili e quindi lo stesso va assolto in mancanza di altre prove (Tribunale di Avellino, Sez. I Penale, Sent. 618 del 06/04/2018)
Il prelievo ematico deve essere dichiarato nullo se eseguito sulla persona dell’imputato di guida in stato di ebbrezza, richiesto ai sanitari dalla Polizia Giudiziaria, se manca l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. c.p.p., con conseguenze inutilizzabilità del risultato delle analisi eseguite.
Ove, dunque, non emergano altri elementi che dimostrano lo stato di ebbrezza dell’imputato, questìultimo dovrà essere assolto per carenza di prova sulla sussistenza del fatto.
È quanto deciso dal Tribunale di Avellino, prima sezione penale, nella recente sentenza n. 618/2018 che ha dichiarato l’assoluzione dell’imputato a cui era stato contestato il reato previsto dall’art. 186 del Codice della Strada.
Già la Corte di Cassazione, a più riprese, ha infatti chiarito che, nel caso in cui l’accertamento del tasso alcolemico si renda necessario in presenza di elementi integranti una notizia dì reato ricorre la fattispecie dell’atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile ex art. 354 c.p.p., e per i quali è necessaria la presenza del difensore di fiducia.
Anche la Cassazione, infatti, ribadisce che l’obbligo di preavviso sussiste qualora l’esecuzione del prelievo ematico presso la struttura sanitaria sul conducente non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 186, comma 5, del Codice della Strada (cfr. Cass., n. 51284/2017).
Nel caso in esame ricorre proprio quest’ultima condizione: dagli atti acquisiti è emerso che il prelievo ematico era stato eseguito esclusivamente sulla base dell’espressa richiesta rivolta ai sanitari dagli agenti di polizia.
Pertanto, secondo il Tribunale, in mancanza del previo avviso di farsi assistere da un difensore si è realizzata una violazione del disposto dell’art. 114 disp att. c.p.p. che dà luogo ad una nullità di ordine generale.
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