ASFALTO SCIVOLOSO: SPETTA ALLA P.A. DIMOSTRARE IL CASO FORTUITO
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, rimanendo l’Amministrazione liberata se dimostra il caso fortuito (Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza 6703 del 13/04/2018)
In primo e secondo grado un motociclista proponeva domanda risarcitorio in merito ai danni subiti a seguito di una caduta al suolo, dovuta alla presenza di materiale vischioso sull’asfalto, non visibile e non segnalato, entrambe venivano rigettate.
Per i Supremi Giudici la P.A. può liberarsi della responsabilità ex art. 2051 c.c., solamente ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche e estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione, la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva, prima che fosse, ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.
Non ha alcun rilievo il fatto che il danneggiato non alleghi, né provi da quanto tempo sia presente la macchia di sostanza scivolosa sulla carreggiata, né di che tipo di sostanza si tratti.
Non rientra nell’onere probatorio del danneggiato quello di dimostrare che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi.
Tale onere probatorio spetta alla Pubblica Amministrazione, di talché se non viene soddisfatto, ne scaturirà il dovere di risarcire il danno all’attore.