SEPARAZIONE: VIOLA L’OBBLIGO DI FEDELTÀ IL MARITO IN CERCA DI RELAZIONI ONLINE
La condotta del marito integra una violazione dell’art. 143 c.c., costituendo una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale (Cass. Civ. Sez. I, Sent. 9834 del 16/04/2018)
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente contestava quanto sancito dal collegio d’Appello che aveva ritenuto giustificato l’allontanamento delle moglie dalla casa coniugale, senza preavviso, esclusivamente per la scoperta del fatto che il marito cercasse compagnie femminili online, sostenendo che tale circostanza non fosse sufficiente a provare che l’allontamento fosse esclusivamente dovuto a ciò, senza pregresse tensioni tra i coniugi.
La Cassazione ha pertanto ribadito il tradizionale orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, affinché una condotta violativa dei doveri coniugali possa essere motivo di addebito della separazione, occorre che essa sia in rapporto causale con la crisi matrimoniale.
In secondo luogo, l’ordinanza merita commento, in quanto conferma l’orientamento favorevole ad una nozione ampia riguardo l’obbligo di fedeltà.
Sono infatti sanzionabili con l’addebito della separazione tutti quei comportamenti, sessuali e non, che comportino una lesione del reciproco dovere di devozione dei coniugi, e quindi, della comunione materiale e spiriturale. Tale valutazione non può essere automatica, ma è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Per la violazione del suddetto dovere e per l’addebito della separazione anche in assenza di relazioni sessuali extraconiugali, è sufficiente l’esternazione di comportamenti tale da ledere la sensibilità e la dignità del coniuge.