MULTE: NON RICORDI CHI ERA ALLA GUIDA? NESSUNA SANZIONE PER OMESSA COMUNICAZIONE
Per la Cassazione la dichiarazione di contenuto negativo resa dal proprietario del veicolo, sulla base di giustificazioni, è idonea ad escludere la presunzione relativa di responsabilità del proprietario (Cass. Civ., sez. II, Ordinanza n. 9555 del 18.04.2018)
In tema di omessa comunicazione dei dati personali del conducente e della patente di guida, ai sensi dell’art. 126-bis Codice della Strada, la Cassazione ha sancito l’idoneità della dichiarazione negativa qualora essa, supportata da giustificazioni, sia ritenuta idonea dal Giudice.
La vicenda riguarda un automobilista che ha ottenuto una duplice vittoria avanti al Giudice di Pace ed al Tribunale di Bari, riuscendo a conseguire l’annullamento di una sanzione relativa ad un’infrazione per la quale, pur avendo fornito una risposta, non era stato in grado di indicare le generalità del conducente della sua autovettura a causa del notevole lasso di tempo trascorso dall’accaduto ed anche perché il mezzo era promiscuamente utilizzato da vari familiari; per entrambi i gradi di processi riusciva anche ad ottenere la liquidazione delle spese di lite.
Il Comune sosteneva che in base alla vigente normativa il proprietario del veicolo è sempre tenuto a conoscere le generalità di chi guida il proprio mezzo.
Giunti in Cassazione, gli ermellini hanno sancito il seguente principio giuridico: “ai fini dell’applicazione dell’art. 126-bis del Codice della Strada occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando così in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità“.
Pertanto, in caso di multe, se non si ricorda chi guidava il mezzo non necessariamente il proprietario deve perdere i punti!
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