LICENZIATA LA CASSIERA CHE RUBA LE CARAMELLE E I PUNTI PREMIO DAI CRACKER
In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, in quanto sintomatica dell’atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti (Cass. Civ., Sez. VI-L, ordinanza 4/4/2018, n. 8194).
Per la Corte di Cassazione, se la cassiera del supermercato si appropria dei bollini premio delle confezioni di biscotti e merendine è legittimo il licenziamento.
Così, con la sentenza numero 8194/2018, è stato confermato il licenziamento per giusta causa intimato a una donna, dipendente di un supermercato, che aveva sottratto due pacchetti di caramelle in orario extra-lavorativo e asportato i punti dalle confezioni di alcuni prodotti del Mulino Bianco e li aveva portati via, inserendoli di nascosto in borsa.
Gli ermellini hanno con l’occasione precisato che la valutazione della proporzionalità tra il fatto addebitato e il recesso, che va fatta in caso di contestazione di un licenziamento per giusta causa, deve basarsi non sull’assenza o sulla specialità del danno patrimoniale, quanto, piuttosto, sulla “ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, in quanto sintomatica dell’atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti”.
Oltretutto, per la Corte, se è vero che tale valutazione può estendersi anche alla condotta lavorativa precedente del dipendente sanzionato, è anche vero che la stessa non deve necessariamente essere influenzata da tale elemento che innanzi “alle modalità del fatto ed all’elemento soggettivo che l’ha connotato” può concretamente passare in secondo piano.
di Davide Carlo Sibilio