EVASORE SVIZZERO? CONDANNATO SE IL CENTRO DI INTERESSI ECONOMICI È IN ITALIA
Per la Cassazione il cittadino svizzero, che risiede in Svizzera, può essere comunque condannato per omessa dichiarazione IRPEF in Italia (Cass. Civ., sent. 13114/2018)
Anche se un cittadino è svizzero e risiede in Svizzera ma ha il centro di interessi economici in Italia può essere condannato per il reato di omessa dichiarazione IRPEF.
La Cassazione ha respinto il ricorso presentato a un contribuente che aveva anche prodotto in atti il certificato dell’autorità fiscale cantonale. Il ricorrente doveva però dimostrare di aver pagato le imposte sui redditi in Svizzera.
Come noto ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 2 del T.U.I.R. considera «residenti» le persone «che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile, mentre sono definiti non residenti coloro che non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 negli anni bisestili) e, ai sensi del Codice Civile, non hanno nel territorio dello Stato italiano né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale) con l’espressa precisazione che se manca anche uno soltanto dei suddetti requisiti, il contribuente viene automaticamente considerato residente».
Inutile invocare la Convenzione tra Italia e Svizzera del 1976, al fine di evitare la doppia imposizione, perché essa non modifica il concetto di residenza. Non è inoltre rilevante la presentazione di attestati rilasciati dall’Autorità Fiscale Cantonale elvetica, attestanti la residenza in Svizzera, se dai medesimi non emerge l’avvenuto pagamento delle imposte oltreconfine, relativamente allo stesso reddito del quale si fonda la contestazione di omessa presentazione della dichiarazione.
di Stefano Tiberga