MOLESTIE SESSUALI: DATORE DI LAVORO CORRESPONSABILE
Per la Cassazione il datore di lavoro è corresponsabile se non si attiva per impedire la lesione a danno di un lavoratore (Cass. Civ., sent. 7097/2018)
Il fatto: Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per la violazione dell’art. 2087 c.c. condannandolo al risarcimento del danno dalla stessa subiti, essendo risultato che la lavoratrice nel corso del rapporto lavorativo, aveva subito una serie di comportamenti vessatori posti in essere da colleghi e superiori qualificabili come mobbing. La stessa, inoltre, aveva subito 1’11 ottobre 1999 una molestia sessuale da parte di altro dipendente.
In relazione a tale episodio la lavoratrice aveva sporto denuncia senza che però l’Amministrazione si fosse attivata per perseguire disciplinarmente il dipende e per prevenire il compimento di ulteriori condotte dello stesso carattere.
Fondamentale quanto riconosciuto dai Supremi Giudici: “Nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, qualora un dipendente ponga in essere sul luogo di lavoro una condotta lesiva (nella specie molestia sessuale) nei confronti di un altro dipendente, il datore di lavoro, rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo e chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2087 c.c. nei confronti del lavoratore oggetto della lesione, ha diritto a rivalersi a titolo contrattuale nei confronti del dipendente, per la percentuale attribuibile alla responsabilità del medesimo; ciò in quanto il dipendente, nel porre in essere la suddetta condotta lesiva, è venuto meno ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli artt. 2104 e 2105 c.c., e ai principi generali di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., letti anche in riferimento al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, che devono conformare non solo lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma anche i rapporti tra i dipendenti pubblici sul luogo di lavoro”
di Stefano Tiberga