DEPRESSO DOPO IL DEMANSIONAMENTO? SPETTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Per la Cassazione le mansioni vanno valutate unilateralmente evitando atomizzazioni o parcellizzazioni (Cass. Civ. Sent. 6793 del 19.03.2018)
Se il demansionamento porta il dipendente alla depressione, nulla lo priva del risarcimento del danno da parte del datore di lavoro.
La Corte di cassazione, con la sentenza numero 6793/2018 del 19 marzo, ha confermato la condanna di un’azienda al risarcimento del danno psicologico patito dal lavoratore in conseguenza dalla scelta di inquadrarla a un livello inferiore rispetto a quello che le sarebbe spettato in base alle mansioni complessivamente svolte.
La Corte ha specificato che i compiti svolti dal lavoratore vanno valutati unitariamente, evitando “atomizzazioni o parcellizzazioni di singole funzioni che, isolatamente considerate, non farebbero mai emergere l’esatto tenore qualitativo d’una data posizione di lavoro“.
Alla luce di ciò, il lavoratore è stato risarcito per il danno psicologico subito dal lavoratore a seguito del demansionamento.
di Davide Carlo Sibilio