MULTE NULLE SE NON È PROVATA LA TARATURA PERIODICA DELL’AUTOVELOX
Con l’ordinanza n. 5227/2018 la Corte di Cassazione chiarisce a quali condizioni il rilevamento tramite autovelox possa ritenersi affidabile (Cass. Sez. VI, Ord. 5227 del 06/03/2018)
Le multe per eccesso di velocità sono nulle se effettuate con un dispositivo per il rilevamento della velocità non tarato. Così si era espressa la Suprema Corte già nel 2016 con la sentenza n. 9645.
Tuttavia, se ciò non bastasse, è stato necessaria un ulteriore pronuncia degli ermellini, al fine di evidenziare la necessità di tarare gli autovelox.
Difatti la Corte di Cassazione è stata interpellata nuovamente sul tema sancendo che l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità.
Qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici. Proprio la verifica costante di tale affidabilità rappresenta il bilanciamento tra la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del cittadino.
Alla luce della sentenza della Consulta, la Cassazione conclude che “la taratura dell’apparecchiatura risulta necessaria e che solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell’avvenuto adempimento il rilevamento può presumersi affidabile, con conseguente onere dell’opponente di contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo”.
di Davide Carlo Sibilio