LO STRESS DA TROPPO LAVORO DEVE ESSERE RISARCITO
La Cassazione riconosce l’indennizzo per tutte le malattie fisiche o psichiche riconducibili al lavoro, anche se il rischio non è tabellato (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 5066/2018 del 05/03/2018)
Tutte le malattie contratte a causa dello stress lavorativo devono essere risarcite dall’Inail, prescindendo dalla loro correlazione a rischi considerati specificamente nelle apposite tabelle.
L’ordinanza n. 5066/2018 della Corte di Cassazione – Sez. Lavoro ricorda che, con riferimento al rischio tutelato di cui all’articolo 1 dedicato alle Attività Protette del TU n. 1124/1965, si considera sia il rischio specifico proprio della lavorazione sia quello improprio, ovvero non strettamente compreso nell’atto materiale della prestazione ma ad essa collegato.
La Corte ripercorre l’indirizzo già dalla stessa assunto con la sentenza numero 5577/1998, ove specifica che l’obbligo dell’assicurazione contro le malattie professionali vige per tutte le malattie, anche diverse da quelle indicate nelle tabelle allegate al testo unico o da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno incluso dalle medesime tabelle.
L’unica condizione necessaria è che delle malattie sia provata la causa di lavoro.
di Davide Carlo Sibilio