CONDOMINO URLA E FA RUMORI? SI TRATTA DI DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA
Per gli Ermellini scatta il reato se l’evento è potenzialmente idoneo a disturbare la collettività (Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 9361/2018)
Per l’accertamento del superamento della soglia di tollerabilità necessario per l’integrazione del reato di “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, ex art. 659 c.p., non è necessario che il giudice proceda attraverso una perizia o una consulenza tecnica.
La Cassazione, difatti, rammenta come il reato di cui all’art. 659, comma 1, del codice penale, si configuri, secondo l’univoca interpretazione della giurisprudenza, come reato di pericolo presunto e pertanto, per il perfezionamento della fattispecie criminosa, occorre che le emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilità, indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare.
L’interesse che il legislatore vuole tutelare, naturalmente è quello della pubblica quiete, la quale implica di per sé l’assenza di disturbo per la pluralità dei consociati.
Dunque, è necessario che il livello di rumorosità abbia una diffusione tale che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo a essere risentito dalla collettività, considerata come i soggetti che si trovano nell’ambiente e/o comunque in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, dato che la valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in considerazione della sensibilità media del gruppo in cui il fenomeno stesso si realizza.
di Davide Carlo Sibilio