PASSEGGERO CADE A CAUSA DELLA FRENATA DEL TRAM? L’AZIENDA DEVE RISARCIRE
Tribunale di Milano: in assenza di prova contraria dell’eventuale caso fortuito o forza maggiore, il vettore è responsabile della causazione del danno (Tribunale di Milano, sentenza 20 settembre 2016 n. 10271)
Nel 2010 un passeggero della linea tramviaria, a seguito di un’improvvisa e brusca frenata del conducente, veniva sbalzato fuori dal posto a sedere che occupava, andando ad urtare con il corpo e il capo contro un corrimano metallico presente sulla vettura.
Dati i danni fisici riportati, lo stesso si risolveva a chiedere adeguato risarcimento danni all’azienda responsabile del trasporto pubblico, depositando al Tribunale di Milano atto di citazione regolarmente notificato.
Il Tribunale di Milano, all’esito dell’istruttoria, riconosceva che: “le domande di parte attrice debbono in parte essere accolte per quanto concerne l’an debeatur … Infatti, è risultata provata la responsabilità del vettore e la causazione del danno; nessuna prova per contro è stata fornita in merito all’eventuale caso fortuito o forza maggiore che avrebbero potuto interrompere il nesso di causalità così come eventuali concorso di colpe di terzi.”
di Greta Donzelli