Compravendita: l’inesistenza dell’agibilità costituisce inadempimento
Grava sul venditore l’obbligo di consegnare il certificato di abitabilità dell’immobile, altrimenti costui si rende inadempiente (Cass. Civile, ordinanza 20 Febbraio 2018 n. 4037)
Il venditore di un immobile destinato ad abitazione ha l’obbligo di consegnare all’acquirente il certificato di abitabilità, senza il quale l’immobile è “incommerciabile”.
Già con la sentenza n. 2294/2017, la Cassazione aveva ribadito che il difetto assoluto della licenza di abitabilità o l’insussistenza delle condizioni necessarie a ottenerla integrano ipotesi di consegna di aliud pro alio, legittimando sia la domanda di risoluzione del contratto, sia quella di risarcimento del danno, sia l’eccezione di inadempimento. Si sottolineava inoltre che la violazione non è sanata dalla mera circostanza che il venditore abbia già presentato una domanda di condono.
La Corte di Cassazione, chiamata nuovamente a pronunciarsi sul punto, con l’Ordinanza n. 4037/2018 ha avvalorato l’importanza della consegna del certificato di abitabilità dell’immobile oggetto del contratto.
Nonostante ciò non rappresenti una condizione di invalidità del contratto di compravendita, infatti, è considerato un’obbligazione che grava sul venditore ai sensi dell’art. 1447 c.c.. Quest’ultimo statuisce infatti che, in quanto requisito essenziale della cosa venduta, influisce pesantemente sulla possibilità di destinarla legittimamente all’uso previsto dal contratto stesso.
di Greta Donzelli