MALASANITÀ: DIRITTO AL RISARCIMENTO PER ERRATA DIAGNOSI DEL NASCITURO
La Cassazione ha condannato al risarcimento del danno l’Azienda Ospedaliera per la perdita di chance (Cassazione civile, SS.UU. 31/10/2017 n. 25849)
La Corte di Cassazione ha stabilito con la Sentenza sopra richiamata il diritto dei genitori di un nascituro al risarcimento del danno per perdita di chance a seguito dell’errore da parte di uno specialista di ostetricia e ginecologica dell’Azienda Ospedaliera convenuta che non aveva rilevato la presenza nel feto di patologie agli arti superiori di gravità tale da determinare un’invalidità totale e permanente pari al 100%.
L’errore commesso, così come la conseguente omessa informazione avevano impedito ai genitori del nascituro, il diritto di esercitare, a norma della L. n. 194 del 1978, art. 6, l’interruzione volontaria della gravidanza, con gravissime conseguenze per i genitori sia sul piano psichico, sia sulla qualità della vita futura.
In primo grado il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1578 del 2008, aveva condannato l’Azienda Ospedaliera al risarcimento del danno a favore degli attori a titolo di danno per perdita di chance, non avendo permesso ai genitori di valutare le due alternative possibili e scegliere la meno grave.
La decisione fu invece riformata dalla Corte d’Appello, che escluse il diritto dei genitori al risarcimento dei danni per perdita di chance.
I Supremi Giudici, accogliendo il ricorso proposto dai legali dei genitori del nascituro, hanno riconosciuto, in tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, che il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l’onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza nel caso in cui fosse stata immediatamente informata delle anomalie del feto.
Per tali motivi è stato riconosciuto il diritto dei genitori del nascitura al risarcimento del danno per perdita di chance.
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