CLAUSOLE VESSATORIE NEI MUTUI INDICIZZATI AL FRANCO SVIZZERO
Il mutuo Barclays indicizzato in franchi svizzeri è stato venduto come un prodotto senza rischi, ma si è dimostrato una trappola. Il Giudice del Tribunale di Milano ha dichiarato, già nel 2015, come vessatoria la clausola sull’estinzione anticipata. Ora anche l’Antitrust dichiara vessatorie quella clausola.
Negli anni tra il 2003 e il 2010, Barclays ha consigliato alle famiglie di stipulare un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero assicurando tassi più bassi grazie al fatto che il Libor (tasso d’interesse di mercato a cui le banche si scambiano prestiti in franchi svizzeri) è più basso dell’Euribor. La banca lo propone come un mutuo sicuro perché indicizzato su una moneta stabile, come quella elvetica.
Di fatto, nel contratto c’è una clausola che prevede, in caso di estinzione anticipata, che il residuo in euro venga convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale quello della stipula del mutuo e riconvertito in euro al tasso di cambio dell’estinzione.
Alla fine del 2014, le famiglie italiane hanno scoperto di dover restituire a Barclays cifre da capogiro per effetto della clausola di estinzione anticipata. Fino a quel momento, le famiglie non si erano rese conto del debito che stavano accumulando perché la banca, con scarsa trasparenza, mandava gli estratti e i piani di ammortamento in euro.
Dopo una consultazione pubblica nei giorni scorsi Antitrust ha deliberato che alcune clausole del contratto di mutuo sono vessatorie, in particolare:
- le clausole relative al calcolo degli interessi (art 3, 4 e 5 vecchia versione e del contratto e art 4 e 4 bis della nuova versione del contratto disponibile dal 2006 in avanti);
- la clausola relativa all’estinzione anticipata (art. 9 della Vecchia Versione del contratto di mutuo e di cui all’art. 7 della Nuova Versione del contratto);
- la clausola relativa alla conversione in euro del contratto (art. 8 della Vecchia Versione del contratto di mutuo e di cui all’art. 7-bis della Nuova Versione del contratto).
La vessatorietà delle clausole è accertata da Antitrust ex articolo 35 comma 1 del Codice del consumo visto che risultano scarsamente comprensibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale sono inserite.
Antitrust ha intimato a Barclays di pubblicare un estratto del presente provvedimento per informare i consumatori della contrarietà delle clausole all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo sul sito internet istituzionale dell’Autorità www.agcm.it e su quello di Barclays Bank PLC www.barclays.it per la durata di venti giorni consecutivi.
Quanto deliberato da Antitrust conferma la sentenza del Giudice del Tribunale di Milano riguardo la clausola di estinzione anticipata con la quale Barclays impediva a chi ha sottoscritto questo mutuo di estinguerlo in anticipo viste le cifre spropositate che i mutuatari dovrebbero versare.
Il singolo ora può chiedere la sua eliminazione con un’azione individuale la delibera di Antitrust è un precedente importante. Quindi, per tutti coloro che hanno ancora attivo un mutuo indicizzato a franchi svizzeri verrà eliminata la clausola e se sono state pagate penali per estinzione anticipata saranno restituite.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI!