SENZA CONSENSO INFORMATO, AL PAZIENTE SPETTA SEMPRE IL RISARCIMENTO
Anche se l’intervento chirurgico o il trattamento medico è andato bene, la mancata firma del malato sul consenso informato gli consente di chiedere il risarcimento del danno (Cass. sent. n. 10423/19)
Per l’omesso consenso informato il paziente va risarcito anche se l’intervento è riuscito: la violazione di tale obbligo di trasparenza nei confronti del malato costituisce, di per sé, un illecito che dà diritto al risarcimento per il danno. E ciò a prescindere dal fatto che l’operazione sia andata bene, in quanto ad essere leso dall’omessa informazione, è il diritto all’autodeterminazione del malato.
È quanto chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 10423/19. In pratica, secondo l’attuale giurisprudenza, senza consenso informato, al paziente spetta sempre il risarcimento.
Il consenso informato è una autorizzazione che il paziente, prima del trattamento medico o dell’operazione chirurgica, fa al sanitario e alla clinica presso cui avviene detto intervento. Il sanitario ha l’obbligo di spiegare, in modo chiaro e intellegibile, secondo un linguaggio comprensibile dalla persona media, il tipo di operazione che verrà eseguita, le conseguenze e i rischi che essa comporta.
Tutte le volte in cui non viene presentato, al paziente, il modulo per il consenso informato, tanto il medico quanto la struttura sanitaria devono essere condannati al risarcimento del danno a prescindere dall’esistenza di un danno alla salute.
Pertanto, anche quando l’intervento è riuscito, risolvendo interamente la patologia lamentata dal paziente, vi è una lesione che va risarcita: la lesione al diritto del malato di essere informato su quella che sarà la terapia che gli verrà applicata.
L’obbligo di trasparenza, infatti, è ineliminabile quando si tratta di un campo delicato come la salute.
Va quindi risarcito il paziente del semplice danno per non aver ricevuto dal medico il modulo da firmare con cui gli viene chiesto il consenso informato.
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