BOLLETTE ALTE STOP!
IL CONTATORE NON FUNZIONA?
TOCCA AL FORNITORE DIMOSTRARNE IL CORETTO FUNZIONAMENTO
(Cassazione Civ., Sez. VI-3, ordinanza del 06/03/2019 n. 6562)
Importante punto di arrivo della Corte di Cassazione, relativamente al tema dei contratti di somministrazione, per quanto concerne il tema della rilevazione dei consumi mediante contatore.
La Corte ha specificato che la rilevazione dei consumi è assistita da mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sulla società somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante a norma dell’art. 2697 c.c., non bastando che la società di somministrazione dimostri la sola circostanza che la fornitura di gas fosse ancora in corso all’atto dell’emissione della fatture o del rilevamento dei consumi.
Una volta che il consumatore ha contestato il quantum del gas somministrato, la mancata dimostrazione della corretta funzionalità del contatore relativo all’impianto di erogazione del gas avrebbe dovuto imporre il rigetto della relativa pretesa creditoria, pena la violazione del principio riferito alla distribuzione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.
La Corte ha quindi confermato il suo consolidato orientamento, in tema di contratti di somministrazione, specificando la corretta ripartizione dell’onere probatorio.
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