BANCHE: CONTRATTI “4YOU” CONTRARI ALLA LEGGE
La Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del contratto di finanziamento “4YOU” destinato all’acquisto di prodotti finanziari, in quanto connotato da forte squilibrio contrattuale (Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 3679/2019)
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, VI sezione civile, nell’ordinanza n. 3679/2019 accogliendo il ricorso di un risparmiatore che ha impugnato il contratto 4YOU a cui aveva aderito nel 2001.
Tale contratto, infatti, si pone in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 37 Cost. sulla tutela del risparmio e l’incentivo delle forme di previdenza, anche privata, in quanto si fonda sullo sfruttamento, da parte degli operatori professionali, in potenziale conflitto di interessi con il cliente, delle preoccupazioni previdenziali di quest’ultimo, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d’impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni, in capo all’investitore (cfr. Cass. 26057/2017).
Il contratto in esame rivela uno “squilibrio abnorme tra le controprestazioni”, poiché, mentre la banca acquista l’immediata disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare ad investimento finanziario senza vincoli di mandato e lucra gli interessi restitutori, il sottoscrittore maturerà solo alla scadenza del contratto il premio del proprio investimento e solo se questo risulterà attivo.
Per l’ordinanza clicca qui: Cass., VI civ., ord. 3679-2019
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