Codice della crisi e dell’insolvenza – il debitore incapiente
Il decreto legislativo 12.01.2019 n. 14, in attuazione della legge 19.10.2017 n. 155, ha istituito il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il quale ha assorbito al suo interno la c.d. “Legge anti – suicidi”, ovvero la legge n. 3 del 27.01.2012.
Il codice della crisi e dell’insolvenza raccoglie al suo interno tutte le norme relative alla crisi di ogni tipo di soggetto: impresa “fallibile”, impresa “non fallibile” e consumatore, assorbendo le procedure concorsuali stabilite dalla vecchia legge fallimentare e le procedure stabilite dalla c.d. “Legge salvasuicidi”.
Una grande novità di questa riforma, riguardante i cittadini sovraindebitati e di cui si vuole trattare in questo articolo, è l’introduzione di una nuova procedura, denominata “esdebitazione del debitore incapiente”.
Sino all’entrata in vigore di questa riforma (quindi tutt’ora, in quanto l’entrata in vigore è prevista per il 15.08.2020) il soggetto sovraindebitato, per poter accedere ad una delle procedure previste, doveva in qualche modo mettere a disposizione dei creditori redditi o beni, allo scopo di saldare una parte del proprio debito.
La suddetta proposta doveva poi essere valutata dal giudice nel caso di piano del consumatore, o votata dai creditori nel caso di accordo di sovraindebitamento.
Con questa riforma chi non ha nulla da offrire, ovvero chi non può far fronte ai pagamenti neanche in parte, potrà ottenere l’esdebitazione “a zero incassi”, denominata appunto “esdebitazione del debitore incapiente”.
Questa nuova procedura darà la possibilità di liberarsi dall’oppressione debitoria a tutti coloro che, sino ad oggi, non hanno potuto accedere alle procedure della “legge salvasuicidi” per l’assenza di redditi, liquidità o beni intestati da vendere o cedere ai creditori – anche solo in garanzia – pur di vedersi cancellare le passività.
La ratio di questa novità, come spiega la relazione illustrativa, non è solo quella di restituire il debitore alla piena vita, liberandolo dai debiti, ma anche quella di “reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi”.
Con questo nuovo istituto, potranno quindi usufruire di queste norme anche i soggetti che hanno solo debiti e nessun patrimonio, purché meritevoli (assenza di atti in frode e mancanza di dolo o colpa grave).
Dovranno eventualmente pagare i creditori solo se entro quattro anni gli pervengano utilità rilevanti che consentano un pagamento superiore al 10% dei creditori stessi.
Si potrà accedere all’esdebitazione del debitore incapiente solamente una sola volta nell’arco della propria vita.