La responsabilità del vettore nel contratto di trasporto
E’ recentissima la notizia di un vagone di treno andato a fuoco nella stazione di Edolo probabilmente a causa di guasto motore e/o cortocircuito. A seguito della fiamme divampate e dei fumi esalati grande è stato il pericolo corso dai trasportati che, nel caso di specie, hanno rischiato di patire danni fisici e materiali.
E’ possibile a tal proposito compiere talune riflessioni utili a chiarire dove e come si sviluppa la tutela del viaggiatore nei confronti dell’ente che gestisce il trasporto.
L’art. 1681 c.c. sul contratto di trasporto di persone così novella:
“Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.
Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito”.
La presunzione di responsabilità posta dall’art. 1681 a carico del vettore, infatti, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore (Cass. N. 4343/2009).
Una volta data la dimostrazione che il danno si sia verificato sul mezzo di trasporto e durante il viaggio, ricade sul vettore la dimostrazione liberatoria che il sinistro è avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore o per comportamento del sinistrato o di un terzo (Cass. 2487/1996).
Se il caso fortuito non sarà provato, il vettore dovrà necessariamente provvedere al risarcimento del danno provocato.
Di seguito consigli pratici utili ad agevolare la procedura di risarcimento:
1. DOCUMENTARE ogni evento con foto, video, testimonianze scritte e firmate da parte dei testimoni preservando il titolo di viaggio (biglietto);
2. DIFFIDARE per iscritto (raccomandata, pec o fax) nel più breve tempo possibile l’assicurazione, il comune, il privato, la società etc etc..;
3. STIMARE i danni con preventivi e/o fatture in caso di riparazioni;
4. EVITARE di firmare quietanze, sgravi di responsabilità o accordi senza approfondire;
5. CURARSI adeguatamente in caso di danni fisici, custodendo i documenti medici e le spese sostenute (ricevute);
6. EVITARE il decorso dei termini di legge in termini di prescrizioni e/o decadenze per non correre il rischio di perdere il diritto al risarcimento.
In ogni caso, consultarsi con professionisti del settore dotati di esperienza in materia.